Preparata con un dibattito internazionale di straordinaria ampiezza e dai lavori della Commissione WCED (UN World Commission on Environment and Development) e dal rapporto "Our Common Future" da essa pubblicato nel 1987, si svolge a Rio de Janeiro nel 1987 il Summit della Terra, UNCED, che resta un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile. La Commissione WCED aveva dato di esso una definizione che negli anni futuri verrà continuamente citata: "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". “Sustainable development implies economic growth together with the protection of environmental quality, each reinforcing the other. The essence of this form of development is a stable relationship between human activities and the natural world, which does not diminish the prospects for future generations to enjoy a quality of life at least as good as our own. Many observers believe that participatory democracy, undominated by vested interests, is a prerequisite for achieving sustainable development.” La UNCED approva con 178 rappresentanti di altrettanti paesi presenti alla Conferenza Agenda 21, il Piano d'azione per la attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile. Istituisce tre Convenzioni Globali quadro, sui Cambiamenti Climatici, UN FCCC, sulla Lotta alla Desertificazione, UN CCD, e sulla difesa della Biodiversità, UN CBD. Promulga un a carta dei Principi delle foreste, argomento sul quale non si raggiunge alcun accordo, e istituisce la Commissione per lo Sviluppo sostenibile, UN CSD, stabilendola a New York e definendone ruolo e compiti. I "Principi di Rio" sono contenuti nella dichiarazione solenne: DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPOLa
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi
a Rio de Janeiro dal 3 al 14 Giugno 1992, riconfermando
la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano,
adottata a Stoccolma il 16 Giugno 1972, e cercando di
considerarla come base per un ulteriore
ampliamento, con
l’intento di stabilire una nuova e equa cooperazione globale mediante la
realizzazione di nuovi livelli di collaborazione tra Stati, settori chiave delle
società e persone, operando
per raggiungere accordi internazionali nel rispetto degli interessi di tutti per
proteggere l’integrità del sistema ambientale e di sviluppo globale, prendendo
atto della natura integrale e interdipendente della Terra, nostra casa, proclama
che: Principio 1 Gli
esseri umani sono al centro delle problematiche per lo sviluppo sostenibile.
Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura. Principio
2 Gli
Stati, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi delle leggi
internazionali, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse in
funzione delle rispettive politiche ambientali e di sviluppo e hanno la
responsibiltà di assicurare che tali attività nel loro ambito di competenza o
di controllo non provochino danni all’ambiente di altri Stati o territori
oltre i confini della giurisdizione nazionale. Principio
3 Il
diritto allo sviluppo deve essere deve essere attuato in modo da soddisfare
equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e
future. Principio
4 Nel
quadro della realizzazione dello sviluppo sostenibile, la tutela ambientale
costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere
considerata separatamente da questo. Principio
5 Tutti
gli Stati e le persone collaboreranno al compito fondamentale di sradicamento
della povertà come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al
fine di ridurre le disparità dei livelli di vita e soddisfare meglio i bisogni
della maggior parte della popolazione mondiale. Principio
6 Una
speciale priorità deve essere accordata alle
condizioni e ai bisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto di
quelli meno sviluppati e più vulnerabili sotto l’aspetto dell’ambiente. Gli
interventi internazionali nel campo dell’ambiente e dello sviluppo devono
essere rivolti anche agli interessi e ai bisogni di tutti i Paesi. Principio
7 Gli
Stati devono cooperare in uno spirito di collaborazione globale per conservare,
tutelare e ripristinare l’integrità e la salute dell’ecosistema della
Terra. Nel quadro dei diversi
contributi al degrado ambientale globale, gli Stati avranno responsabilità
comuni, ma differenziate. I Paesi sviluppati prendono atto della propria
responsabilità nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile,
considerando le pressioni che le loro società esercitano sull’ambiente
globale e le tecnologie e delle risorse finanziarie che essi controllano. Principio
8 Per
realizzare lo sviluppo sostenibile e ottenere una migliore qualità della vita
per tutte le persone, gli Stati devono ridurre ed eliminare i modelli
insostenibili di produzione e di consumo e promuovere adeguate politiche
demografiche. Principio
9 Gli
Stati devono collaborare per rafforzare la formazione endogena di competenze per
lo sviluppo sostenibile, promuovendo il sapere scientifico attraverso scambi di
conoscenze scientifiche e tecniche e favorendo lo sviluppo, l’adattamento, la
diffusione e il trasferimento di tecnologie, incluse quelle nuove e innovative. Principio
10 I
problemi ambientali vengono affrontati al meglio con la partecipazione di tutti
i cittadini interessati, ciascuno a seconda del proprio livello. A livello
nazionale ogni individuo dovrà avere idoneo accesso alle informazioni
riguardanti l’ambiente in possesso delle autorità pubbliche, comprese le
informazioni su materiali e attività pericolose nelle loro comunità, e dovrà
avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali.
Gli Stati dovranno facilitare e incoraggiare la consapevolezza e la
partecipazione dei cittadini rendendo ampiamente disponibili le informazioni.
Dovrà essere garantito un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e
amministrativi, comprese le iniziative di riparazione e di rimedio. Principio
11 Gli
Stati dovranno attuare un’efficace legislazione ambientale. Gli standard ambientali, gli obiettivi e le priorità di
attuazione dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo cui si
riferiscono. Gli standard applicati da alcuni Paesi possono risultare inadatti e
con inaccettabili costi economici e sociali per altri Paesi, in particolare per
quelli in via di sviluppo. Principio
12 Gli
Stati devono collaborare per promuovere un sistema economico internazionale
aperto e di sostegno che possa condurre a una crescita economica e allo sviluppo
sostenibile in tutti i paesi, al fine di affrontare meglio i problemi del
degrado ambientale. Le misure di politica commerciale per scopi ambientali non
dovranno costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o
ingiustificabile o una restrizione occulta nel commercio internazionale.
Dovranno essere evitate le iniziative unilaterali per affrontare le sfide
ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore.
Le iniziative ambientali concernenti i problemi ambientali transnazionali
o globali devono, per quanto possibile, essere basati
su un consenso internazionale. Principio
13 Gli
Stati devono elaborare leggi nazionali riguardanti la responsabilità civile e
l’indennizzo delle vittime dell’inquinamento e di altri danni ambientali.
Gli Stati devono anche cooperare in modo più incisivo e determinato per emanare
ulteriori leggi internazionali riguardanti la responsabilità civile e
l’indennizzo per gli effetti nocivi dei danni ambientali provocati
nell’ambito della loro giurisdizione o del loro controllo su zone al di fuori
della loro giurisdizione. Principio
14 Gli
Stati devono cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento
e il trasferimento ad altri Stati di ogni attività e di ogni sostanza che
provochi grave degrado ambientale o che sia riconosciuta nociva alla salute
delle persone. Principio
15 Al
fine di tutelare l’ambiente, gli Stati adotteranno ampliamente un approccio
cautelativo in conformità alle proprie capacità.
Qualora sussistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di
una completa certezza scientifica non potrà essere addotta come motivo per
rimandare iniziative costose in grado di prevenire il degrado ambientale. Principio
16 Le
autorità nazionali dovranno cercare di promuovere l’internazionalizzazione
dei costi ambientali e l’uso di strumenti economici, tenendo presente il
principio che chi inquina deve fondamentalmente sostenere il costo
dell’inquinamento, con la dovuta considerazione dell’interesse pubblico e
senza distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali. Principio
17 La
valutazione dell’impatto ambientale deve essere adottata come strumento
nazionale per le attività proposte che potrebbero avere un rilevante impatto
negativo sull’ambiente e che sono soggette a una decisione da parte di
un’autorità nazionale competente. Principio
18 Ogni
Stato deve immediatamente comunicare agli altri qualsiasi disastro naturale o
altre emergenze che potrebbero produrre improvvisi effetti nocivi
sull’ambiente di tali Stati. La
comunità internazionale farà tutti gli sforzi per aiutare gli Stati colpiti da
tali emergenze. Principio
19 Gli
Stati daranno preventiva e tempestiva comunicazione e forniranno adeguate
informazioni agli Stati potenzialmente colpiti su attività che possano avere un
negativo effetto ambientale transnazionale e si consulteranno con tali Stati
prontamente e in buona fede. Principio
20 Le
donne hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale.
La loro piena partecipazione è pertanto essenziale per
la realizzazione dello sviluppo sostenibile. Principio
21 La
creatività, gli ideali e il coraggio della gioventù di tutto il mondo devono
essere mobilitati per creare una collaborazione globale, al fine di realizzare
uno sviluppo sostenibile e assicurare un migliore futuro per tutti. Principio
22 Le
genti indigene e le altre comunità locali hanno un ruolo fondamentale nella
gestione e nello sviluppo ambientale grazie alla loro conoscenza e alle usanze
tradizionali. Gli Stati devono
riconoscere e debitamente sostenere la loro identità, cultura e interessi e
consentire la loro efficace partecipazione per il raggiungimento dello sviluppo
sostenibile. Principio
23 Le
risorse ambientali e naturali dei popoli oppressi, sotto dominazione e
occupazione dovranno essere tutelate. Principio
24 La
guerra è intrinsecamente distruttiva per lo sviluppo sostenibile. Gli Stati
pertanto dovranno rispettare le leggi internazionali assicurando la tutela
dell’ambiente nei periodi di conflitto armato e, se necessario, collaborare nelle fasi successive. Principio
25 La
pace, lo sviluppo e la tutela dell’ambiente sono interdipendenti e
indivisibili. Principio
26 Gli
Stati risolveranno le controversie ambientali pacificamente e con gli strumenti
idonei in conformità alla Carta delle Nazioni Unite. Principio
27 Gli
Stati e le persone collaboreranno in buona fede e in uno spirito di cooperazione
per l’attuazione dei principi stabiliti in questa Dichiarazione e per
l’ulteriore evoluzione delle leggi internazionali nel campo dello sviluppo
sostenibile.
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