EARTH SUMMIT DI RIO 1992

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Preparata con un dibattito internazionale di straordinaria ampiezza e dai lavori della Commissione WCED (UN World Commission on Environment and Development) e dal rapporto "Our Common Future" da essa pubblicato nel 1987, si svolge a Rio de Janeiro nel 1987 il Summit della Terra, UNCED, che resta un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile.

La Commissione WCED aveva dato di esso una definizione che negli anni futuri verrà continuamente citata: "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". “Sustainable development implies economic growth together with the protection of environmental quality, each reinforcing the other. The essence of this form of development is a stable relationship between human activities and the natural world, which does not diminish the prospects for future generations to enjoy a quality of life at least as good as our own. Many observers believe that participatory democracy, undominated by vested interests, is a prerequisite for achieving sustainable development.”

La UNCED approva con 178 rappresentanti di altrettanti paesi presenti alla Conferenza Agenda 21, il Piano d'azione  per la attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile. Istituisce tre Convenzioni Globali quadro, sui Cambiamenti Climatici, UN FCCC, sulla Lotta alla Desertificazione, UN CCD, e sulla difesa della Biodiversità, UN CBD. Promulga un a carta dei Principi delle foreste, argomento sul quale non si raggiunge alcun accordo, e istituisce la Commissione per lo Sviluppo sostenibile, UN CSD, stabilendola a New York e definendone ruolo e compiti. I "Principi di Rio" sono contenuti nella dichiarazione solenne:

DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo,

riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 Giugno 1992,

riconfermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano, adottata      a Stoccolma il 16 Giugno 1972, e cercando di  considerarla come base per un ulteriore ampliamento,     

con l’intento di stabilire una nuova e equa cooperazione globale mediante la realizzazione di nuovi livelli di collaborazione tra Stati, settori chiave delle società e persone,

operando per raggiungere accordi internazionali nel rispetto degli interessi di tutti per proteggere l’integrità del sistema ambientale e di sviluppo globale,

prendendo atto della natura integrale e interdipendente della Terra, nostra casa,

proclama che:

 Principio 1

Gli esseri umani sono al centro delle problematiche per lo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura.

Principio 2

Gli Stati, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi delle leggi internazionali, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse in funzione delle rispettive politiche ambientali e di sviluppo e hanno la responsibiltà di assicurare che tali attività nel loro ambito di competenza o di controllo non provochino danni all’ambiente di altri Stati o territori oltre i confini della giurisdizione nazionale.

Principio 3

Il diritto allo sviluppo deve essere deve essere attuato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e future.

Principio 4

Nel quadro della realizzazione dello sviluppo sostenibile, la tutela ambientale costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo.

Principio 5

Tutti gli Stati e le persone collaboreranno al compito fondamentale di sradicamento della povertà come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le disparità dei livelli di vita e soddisfare meglio i bisogni della maggior parte della popolazione mondiale.

Principio 6

Una speciale priorità deve essere accordata  alle condizioni e ai bisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno sviluppati e più vulnerabili sotto l’aspetto dell’ambiente. Gli interventi internazionali nel campo dell’ambiente e dello sviluppo devono essere rivolti anche agli interessi e ai bisogni di tutti i Paesi.

Principio 7

Gli Stati devono cooperare in uno spirito di collaborazione globale per conservare, tutelare e ripristinare l’integrità e la salute dell’ecosistema della Terra.  Nel quadro dei diversi contributi al degrado ambientale globale, gli Stati avranno responsabilità comuni, ma differenziate. I Paesi sviluppati prendono atto della propria responsabilità nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile, considerando le pressioni che le loro società esercitano sull’ambiente globale e le tecnologie e delle risorse finanziarie che essi controllano.

Principio 8

Per realizzare lo sviluppo sostenibile e ottenere una migliore qualità della vita per tutte le persone, gli Stati devono ridurre ed eliminare i modelli insostenibili di produzione e di consumo e promuovere adeguate politiche demografiche.

Principio 9

Gli Stati devono collaborare per rafforzare la formazione endogena di competenze per lo sviluppo sostenibile, promuovendo il sapere scientifico attraverso scambi di conoscenze scientifiche e tecniche e favorendo lo sviluppo, l’adattamento, la diffusione e il trasferimento di tecnologie, incluse quelle nuove e innovative.

Principio 10

I problemi ambientali vengono affrontati al meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ciascuno a seconda del proprio livello. A livello nazionale ogni individuo dovrà avere idoneo accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente in possesso delle autorità pubbliche, comprese le informazioni su materiali e attività pericolose nelle loro comunità, e dovrà avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali.  Gli Stati dovranno facilitare e incoraggiare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Dovrà essere garantito un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e amministrativi, comprese le iniziative di riparazione e di rimedio.

Principio 11

Gli Stati dovranno attuare un’efficace legislazione ambientale.  Gli standard ambientali, gli obiettivi e le priorità di attuazione dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo cui si riferiscono. Gli standard applicati da alcuni Paesi possono risultare inadatti e con inaccettabili costi economici e sociali per altri Paesi, in particolare per quelli in via di sviluppo.

Principio 12

Gli Stati devono collaborare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e di sostegno che possa condurre a una crescita economica e allo sviluppo sostenibile in tutti i paesi, al fine di affrontare meglio i problemi del degrado ambientale. Le misure di politica commerciale per scopi ambientali non dovranno costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una restrizione occulta nel commercio internazionale.  Dovranno essere evitate le iniziative unilaterali per affrontare le sfide ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore.  Le iniziative ambientali concernenti i problemi ambientali transnazionali o globali devono, per quanto possibile, essere basati  su un consenso internazionale.

Principio 13

Gli Stati devono elaborare leggi nazionali riguardanti la responsabilità civile e l’indennizzo delle vittime dell’inquinamento e di altri danni ambientali. Gli Stati devono anche cooperare in modo più incisivo e determinato per emanare ulteriori leggi internazionali riguardanti la responsabilità civile e l’indennizzo per gli effetti nocivi dei danni ambientali provocati nell’ambito della loro giurisdizione o del loro controllo su zone al di fuori della loro giurisdizione.

Principio 14

Gli Stati devono cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento e il trasferimento ad altri Stati di ogni attività e di ogni sostanza che provochi grave degrado ambientale o che sia riconosciuta nociva alla salute delle persone.

Principio 15

Al fine di tutelare l’ambiente, gli Stati adotteranno ampliamente un approccio cautelativo in conformità alle proprie capacità.  Qualora sussistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una completa certezza scientifica non potrà essere addotta come motivo per rimandare iniziative costose in grado di prevenire il degrado ambientale.

 

Principio 16

Le autorità nazionali dovranno cercare di promuovere l’internazionalizzazione dei costi ambientali e l’uso di strumenti economici, tenendo presente il principio che chi inquina deve fondamentalmente sostenere il costo dell’inquinamento, con la dovuta considerazione dell’interesse pubblico e senza distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali.

Principio 17

La valutazione dell’impatto ambientale deve essere adottata come strumento nazionale per le attività proposte che potrebbero avere un rilevante impatto negativo sull’ambiente e che sono soggette a una decisione da parte di un’autorità nazionale competente.

Principio 18

Ogni Stato deve immediatamente comunicare agli altri qualsiasi disastro naturale o altre emergenze che potrebbero produrre improvvisi effetti nocivi sull’ambiente di tali Stati.  La comunità internazionale farà tutti gli sforzi per aiutare gli Stati colpiti da tali emergenze.

Principio 19

Gli Stati daranno preventiva e tempestiva comunicazione e forniranno adeguate informazioni agli Stati potenzialmente colpiti su attività che possano avere un negativo effetto ambientale transnazionale e si consulteranno con tali Stati prontamente e in buona fede.

Principio 20

Le donne hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale.  La loro piena partecipazione è pertanto essenziale per  la realizzazione dello sviluppo sostenibile.

Principio 21

La creatività, gli ideali e il coraggio della gioventù di tutto il mondo devono essere mobilitati per creare una collaborazione globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e assicurare un migliore futuro per tutti.

Principio 22

Le genti indigene e le altre comunità locali hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale grazie alla loro conoscenza e alle usanze tradizionali.  Gli Stati devono riconoscere e debitamente sostenere la loro identità, cultura e interessi e consentire la loro efficace partecipazione per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

Principio 23

Le risorse ambientali e naturali dei popoli oppressi, sotto dominazione e occupazione dovranno essere tutelate.

 

Principio 24

La guerra è intrinsecamente distruttiva per lo sviluppo sostenibile. Gli Stati pertanto dovranno rispettare le leggi internazionali assicurando la tutela dell’ambiente nei periodi di conflitto armato e, se necessario,  collaborare nelle fasi successive.

Principio 25

La pace, lo sviluppo e la tutela dell’ambiente sono interdipendenti e indivisibili.

Principio 26

Gli Stati risolveranno le controversie ambientali pacificamente e con gli strumenti idonei in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Principio 27

Gli Stati e le persone collaboreranno in buona fede e in uno spirito di cooperazione per l’attuazione dei principi stabiliti in questa Dichiarazione e per l’ulteriore evoluzione delle leggi internazionali nel campo dello sviluppo sostenibile.

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